La descrizione di seguito indicata non vuole essere una guida specifica ma costituisce un sunto riepilogativo di quel che rappresenta la vastità e complessità della materia spesso frammentata e confusionaria, il cui percorso potrebbe rivelarsi tortuoso e difficoltoso persino per gli addetti ai lavori.
Ogni caso merita una trattazione a sé, tenendo conto della realtà aziendale, della figura professionale del lavoratore nonché della tipologia di distacco da effettuare.
Pertanto ai fini di maggior approfondimento e specifica consulenza si prega di prendere contatti con lo studio.

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Infermieri stranieri
Art. 27 lett. r-bis)

Infermieri professionali - Assunzione lavoratori stranieri

Infermieri professionali cittadini stranieri assumibili presso strutture sanitarie pubbliche e private in Italia

Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis) stabiliscono che le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, cittadini di Paesi terzi, che risiedono all'estero, dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Sanità, anche con contratto a tempo indeterminato, previo rilascio di nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, seguendo una specifica procedura disciplinata dall’art. 27, comma 1. Lett. R-bis, T. U. Immigrazione regolato da DPR 394/1999 e successive modifiche.

Le società interinali possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata.

Le cooperative, invece, sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

Per quanto attiene al lavoratore, il requisito essenziale è rappresentato dal possesso del titolo riconosciuto dal Ministero della Sanità.

La presente procedura non è soggetta alle quote del decreto flussi stabilite annualmente, e quindi non sussistono limiti numerici né, tanto meno, occorre attendere pubblicazioni di eventuali decreti.
Si rammenta che qualora il rapporto di lavoro sia instaurato a tempo determinato occorrerà effettuare l’istanza di proroga da formalizzare presso la prefettura la cui competenza si evince dal luogo di lavoro.

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