La descrizione di seguito indicata non vuole essere una guida specifica ma costituisce un sunto riepilogativo di quel che rappresenta la vastità e complessità della materia spesso frammentata e confusionaria, il cui percorso potrebbe rivelarsi tortuoso e difficoltoso persino per gli addetti ai lavori.
Ogni caso merita una trattazione a sé, tenendo conto della realtà aziendale, della figura professionale del lavoratore nonché della tipologia di distacco da effettuare.
Pertanto ai fini di maggior approfondimento e specifica consulenza si prega di prendere contatti con lo studio.

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Dirigenti
altamente specializzati

Distacco dirigenti e altamente qualificati

L’articolo 27, comma 1, lett. a) T.U. Immigrazione, disciplina l’ingresso e il soggiorno, extra quote, di dirigenti o personale altamente specializzato di società estere aventi sede o filiali in Italia.

Il lavoratore altamente specializzato è colui che si trova in possesso di specifiche competenze che richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, con un profilo di rilievo all’interno di un determinato settore della struttura aziendale, in ogni caso inquadrabile come livello D o Quadro.
Deve essere alle dipendenze dell’azienda distaccante da almeno sei mesi prima dell’inizio del distacco temporaneo, il quale può avere durata massima di 5 anni incluse eventuali proroghe.

Requisito essenziale per la presente procedura è rappresentato dal legame societario esistente tra la società distaccante (estera) e quella distaccataria (presente sul territorio nazionale) che può essere dimostrato attraverso una serie di documenti societari, tra cui la visura camerale, il bilancio consolidato, i titoli di borsa etc. Il su indicato legame non deve sussistere in modo rigorosamente diretto ben potendo configurarsi, altresì, come indiretto, ovvero attraverso una serie di collegamenti con altre aziende appartenenti al medesimo gruppo o semplicemente dimostrando l’esistenza della titolarità di quote.

Solo ed esclusivamente per quanto attiene alla presente tipologia di distacco è prevista la possibilità di assunzione del lavoratore da parte dell’azienda distaccataria, che può avvenire alla scadenza del primo periodo di autorizzazione. In tal caso si procede al rinnovo del permesso di soggiorno tramite kit postale anziché formulare l’istanza di proroga presso la Prefettura competente.

La domanda va presentata telematicamente, avvalendosi del portale del Ministero dell'Interno, presso lo Sportello Unico Immigrazione – UTG la cui competenza si evince dal luogo di lavoro, ovvero ove ha sede l’azienda distaccataria e presso la quale il lavoratore straniero presterà la sua attività lavorativa.

Si precisa che durane il periodo di distacco, il lavoratore straniero rimane alle dipendenze della società estera, che deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, salvo eventuali convenzioni bilaterali in essere.

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