La descrizione di seguito indicata non vuole essere una guida specifica ma costituisce un sunto riepilogativo di quel che rappresenta la vastità e complessità della materia spesso frammentata e confusionaria, il cui percorso potrebbe rivelarsi tortuoso e difficoltoso persino per gli addetti ai lavori.
Ogni caso merita una trattazione a sé, tenendo conto della realtà aziendale, della figura professionale del lavoratore nonché della tipologia di distacco da effettuare.
Pertanto ai fini di maggior approfondimento e specifica consulenza si prega di prendere contatti con lo studio.

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ART 27 QUINQUIES T.U.
Immigrazione

Distacchi intra-societari con ingresso extra quote

La normativa in esame disciplina l’ingresso ed il soggiorno in Italia di cittadini stranieri per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote.
Il distacco intrasocietario è possibile, in presenza dei requisiti richiesti ex lege, sia per soggiornanti extraeuropei sia per coloro che sono stati già ammessi nel territorio di uno stato membro e che chiedono l'ingresso in Italia.
Le figure professionali interessate sono

  1. Dirigenti
  2. Lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale
  3. Lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento

Per trasferimento intra-societario intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 cc.

Il trasferimento intra-societario comprende, altresì, i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

La domanda va presentata telematicamente, avvalendosi del portale del Ministero dell'Interno, presso lo Sportello Unico Immigrazione – UTG la cui competenza, si ricorda, emerge dal luogo di lavoro, ovvero dove ha sede l’azienda distaccataria e presso la quale il lavoratore straniero presterà la sua attività lavorativa.

La durata del distacco è prevista per un massimo di tre anni, per quanto attiene ai dirigenti e personale specializzato, mentre per quanto concerne il personale in formazione è prevista una durata massimo di un anno.

Entrambi i su indicati termini sono da considerarsi comprensivi di eventuali proroghe.

I rapporti tra le due entità societarie possono essere provati a mezzo qualsiasi documento societario idoneo a dimostrare l'esistenza di un legame societario tra cui la visura camerale, il bilancio consolidato, i titoli di borsa etc. Il presente legame non deve sussistere in modo rigorosamente diretto ben potendo configurarsi, altresì, come indiretto, ovvero attraverso una serie di collegamenti con altre aziende appartenenti al medesimo gruppo o semplicemente dimostrando l’esistenza della titolarità di quote

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