La descrizione di seguito indicata non vuole essere una guida specifica ma costituisce un sunto riepilogativo di quel che rappresenta la vastità e complessità della materia spesso frammentata e confusionaria.
Ogni caso merita una trattazione a sé, tenendo conto della realtà aziendale, della figura professionale del lavoratore nonché della tipologia di distacco da effettuare.
Pertanto ai fini di maggior approfondimento e specifica consulenza si prega di prendere contatti con lo studio.

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ART 27 T. U.
Immigrazione

Ingresso extra quote per diverse categorie di lavoratori

L'art. 27 del D.Lgs. 286 del 1998 disciplina i casi particolari di ingresso per lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari.
Si tratta di categorie di lavoratori che data la particolare natura delle loro prestazioni possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal governo.
Le figure interessate sono rappresentate da quanto di seguito indicato:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

g) Lettera soppressa dal D.Lgs. 29/12/2016, n. 253

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) Lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

La domanda va presentata telematicamente, avvalendosi del portale del Ministero dell’Interno, presso lo Sportello Unico Immigrazione – UTG la cui competenza, si ricorda, emerge dal luogo di lavoro, ovvero dove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore straniero presterà la sua attività lavorativa.
La normativa in questione, come noto, prevede diverse tipologie di ingresso a seconda della qualifica e categoria del lavoratore, pertanto il modus operandi i limiti di validità del permesso di soggiorno nonché la possibilità di eventuali proroghe del nulla osta sono soggette a diverse previsioni e come tali dovranno essere valutate caso per caso.

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